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mercoledì 26 settembre 2012

SI CONCLUDE CON LA VITTORIA DELLA COOPERATIVA "SOCIALE NONCELLO" DI PORDENONE IL MATCH DI 13 ANNI CON L'INPS

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito a un contenzioso che per anni ha visto contrapposti l’Inps da un lato e la Cooperativa Sociale Noncello di Pordenone dall’altro, ha riconosciuto la possibilità per una regione (nel caso in questione, il Friuli) di integrare (purchè non andando “contro” l'art.4),l’elenco delle categorie di “soggetti svantaggiati” contenuto nella legge sulle cooperazione sociale, la 381/91.

Alla fine degli anni '90 l'INPS contestò alla cooperativa (alla fine risultata vincitrice)

di non aver assolto all’obbligo, a cui tutte le cooperative sociali di inserimento lavorativo sono soggette, di avere tra i propri lavoratori almeno il 30% di “soggetti svantaggiati” così come definiti dall’art. 4 legge 381/91 (invalidi, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare e condannati ammessi a misure alternative alla detenzione) e quindi di aver fruito illegittimamente delle riduzioni contributive previste per questo tipo di imprese.La cooperativa nel conteggio dei propri lavoratori svantaggiati aveva incluso anche alcune categorie non esplicitamente contenute nella 381 ma tuttavia previste dalla legislazione regionale in materia di cooperazione sociale.

Questa vicenda dovrebbe farci riflettere per alcuni aspetti che hanno interessato, da più di ventanni , questa tipologia di cooperative.

Innanzitutto il ruolo, in questo campo, repressivo da parte dell'INPS, “responsabile” della “chiusura” di esperienze magari poco sosfisticate dal punto amministrativo ma senz'altro di valore dal punto di vista umano e solidaristico.

INPS che si è mosso senza che gli altri soggetti istituzionali (il Ministero del Lavoro fino al 2001, il Ministero dello Sviluppo Economico da allora ad oggi) abbiano saputo con incisività imporre quanto meno un ragionevole coordinamento dei vari aspetti dell'attività di vigilanza. Speriamo che questa sia una buona occasione per iniziare a lavorare in tale senso, in modo che d'ora in poi non esistano circolari discordanti su un medesimo aspetto regolato da una norma di legge.

Continueremo poi a insistere sull'inaccettabilità che una causa possa durare 13 anni, sia per un privato cittadino che per un soggetto imprenditoriale. Per motivi ideali innanzitutto ma se qualcuno preferisce che si faccia per forza riferimento alla “crescita”, poco male, facciamolo contento. Basta che si arrivi a un risultato.

E' poi una beffa per questa cooperativa (ma per tutti i soggetti che hanno visuuto analoghe disavventure) la non restituzione di tutti i soldi ingiustamente spesi in questi dieci anni (si parla di centomila euro) per difendersi nelle sedi giudiziarie.

Ora occorre operare su vari versanti. Innanzitutto adeguare ai tempi la nozione di soggetto svantaggiato che sempre più deve avvicinarsi all'accezione del termine nel linguaggio comune (che è stata sempre più ampia e comprensiva di quella definita dall'art. 4 legge 381/91).

Poi si ripropone un altro annoso problema: vi è sul tema una competenza statale e regionale e, purtroppo, ciò non si è tradotto in semplificazione ma in caos. In ogni regione sono rilevabili differenze e incongruenze con la legislazione statale. E, purtroppo, essendo le Regioni un crocevia di finanziamenti, è risaputo che l'assidua presenza delle centrali cooperative ai momenti di consultazione a livello regionale sulla cooperazione di produzione lavoro e sociale non solo è determinata da disinteressato slancio mutualistico ma anche dalla necessità di tutelare economicamente i più importanti tra i loro associati. Con tutti i rischi (inquinamento di scopi,conflitti di interesse o peggio) che ciò può comportare. Urge quindi che la questione sia risolta nell'ambito di un nuovo assetto istituzionale.

Riguardo a ciò le incongruenze da evitare sembrano due: una inflazione di tipologie di svantaggio (risolvibile con una graduazione e una differenziazione delle agevolazioni all'interno della legge nazionale) e lo squilibrio tra regione e regione, non sempre giustificabile dalle differenze sociali , economiche e territoriali tra una regione e l'altra. In altre parole, se l'intervento non sarà accorto e calibrato, rischiamo di aprire una altra falla nella finanza pubblica dopo quella che sembra si stia chiudendo, grazie alla GdF e all'INPS, relativamente ai “falsi invalidi”.

A naso, sembrerebbe quindi riproporsi la necessità di un forte coordinamento statale della materia.A breve nessuno può impedire alle regioni di ampliare l'elenco delle tipologie ma è anche vero che il Governo potrebbe sollecitamente (sulla base dell'esperienza proprio delle varie regioni) utilizzare lo strumento del decreto interministeriale previsto nello stesso art. 4 per ampliare con nuove categorie la platea degli svantaggiati, nel caso in cui non fossero state previste, originariamente, dalla legge.

Occorre però tener presente che la materia dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate non può essere tutta scaricata sulle cooperative sociali e che sembra arrivato il momento di ridefinire la materia e gli interventi in senso più ampio.Nello specifico, esistono soggetti talmente problematici da non poter essere inseriti neppure dalle cooperative sociali nell'attuale assetto di incentivi previsti che quindi vanno riveduti attraverso una necessaria consultazione degli operatori del settore.

mercoledì 5 settembre 2012

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NEL SETTORE PESCA

Riportiamo, per opportuna conoscenza dei lavoratori del settore, ampio stralcio del testo dell'accordo sottoscritto al Ministero del Lavoro il 7 agosto scorso per l'accesso anche nel settore Pesca agli ammortizzatori sociali in deroga:

""""""""""(...)
VISTO

I'accordo governativo del 17.07.12 con il quale si è disposta l'assegnazione della somma

complessiva di 30 milioni di euro finalizzati alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il

"Settore pesca".

VISTE

le successive istanze pervenute dalle Parti sociali presenti all'odiema riunione finalizzate alla

sottoscrizione del citato accordo.

VISTA

la legge del 12.11.2011, n.183,che all'art. 33, comma 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

TUTTO CIO'VISTO,

le Parti raggiungono la seguente intesa.

1)Il presente accordo in sede governativa dispone l'assegnazione, a valere sulle risorse

destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2012, della somma

complessiva di 30 milioni di Euro finalizzati alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per

il "Settore pesca", per l'anno 2012 e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate,

anche tenuto conto delle istanze ad oggi giacenti e riferite alle annualità pregresse.

2)La CIG è erogata secondo le disposizioni in materia al personale imbarcato, dipendente e

socio lavoratore di cui alla L. 142/2001 delle Imprese di pesca interessate dallo stato di crisi

che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario

garantito.

3)Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore,

anche collegate ai periodi di fermo biologico, in cui si renda necessario sospendere l'attività

lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.

4)L'accesso alle misure di sostegno al reddito di cui al presente verbale potrà avvenire sulla

base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari,

sottoscritti dalle Parti sociali presso le Istituzioni territoriali competenti a livello di una o più

marinerie e di successive istanze da presentare agli Uffici Inps competenti per territorio

entro e non oltre la data del I 5.01. 2013 .

5)L'INPS viene incaricato dell'ammissione ai trattamenti e dell'erogazione, nei limiti delle

risorse assegnate, delle prestazioni di CIG, sulla base del presente accordo, provvedendo,

inoltre al monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate dalle Sedi periferiche.

6)Le Parti concordano, al fine di facilitare il monitoraggio di cui al punto precedente, di

ricorrere - per l'annualità 2012 - al pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di

sostegno al reddito.(...)”””””””””

mercoledì 25 luglio 2012

UNA TRAGEDIA SIMILE A QUELLA DELLO STUDENTE-LAVORATORE TRIESTINO FRANCESCO PINNA

Ricordate?
http://www.corriere.it/cronache/11_dicembre_12/palco-jovanotti-4-travolti_b5455c1a-24c3-11e1-8d41-b588752759fb.shtml

Una tragedia simile è quella di Matteo Armellini, oggi ritornata in cima alle cronache

                                                                  Matteo


LA MORTE DI MATTEO, IN UN INCIDENTE AVVENUTO MONTANDO IL PALCO PER IL CONCERTO DI UNA NOTA CANTANTE

L'INAIL RISARCISCE CON MENO DI DUE MILA EURO. E I SOLDI PER LA SUA FAMIGLIA SARANNO SOLO QUELLI PERCHE' ALL'INAIL NON RISULTA CHE LUI MANTENESSE LA FAMIGLIA
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/07/24/news/crollo_palco_pausini_2000_euro_per_la_morte_di_matteo_la_madre_quei_soldi_offendono_la_dignit-39634677/

LA MAMMA DI MATTEO SI RIBELLA



L'INAIL AVREBBE IL COMPITO DI (dal suo sito istituzionale):
"L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza. "

E' NOTO CHE L'INAIL VANTA UN AVANZO DI 18 MILIARDI DI EURO, A DIFFERENZA DI TANTI ALTRI ENTI IN PASSIVO.
SE E' STATO SALVATO DALLA SPENDING REVIEW SIGNIFICA CHE SI E' CONVINTI CHE ANCORA SERVA A QUALCOSA.
PER DARE UN'IDEA, UN DIRIGENTE INAIL GUADAGNA ALMENO 4.000 EURO AL MESE. DUNQUE PER L'INAIL LA VITA DI UN RAGAZZO DI 31 ANNI VALE QUANTO 15 GG DI LAVORO DI UN PROPRIO DIRIGENTE.
Caro Presidente Napolitano, caro Presidente Monti, caro Ministro Fornero (sempre che nel frattempo non abbia dichiarato che oltre al Lavoro, neppure la Sicurezza sia un diritto costituzionalmente garantito...), cari Partiti:
le leggi vanno rispettate (sempre) ma a noi sembra assurdo che in pochi giorni si riesca a riformare la Costituzione (in senso semipresidenzialistico) e non si trovi il modo, tecnicamente, di dare sollievo a una famiglia così ingiustamente colpita.
DIMOSTRATECI DI SAPER DARE VERAMENTE UNA SPERANZA A QUESTO PAESE!